Amministrare una Pro Loco non è un compito facile, in questo complesso mondo di leggi, direttive, procedure fiscali e burocratiche.

Nelle sezioni di seguito è possibile trovare moduli, statuti e regolamenti, normative, vademecum, esperienze e tutto ciò che può essere utile per gestire una Associazione Pro Loco.

Gli organi che reggono la vita di una Pro Loco sono 4. L’assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri. Le descrizioni riportate di seguito devono tuttavia essere sempre verificate rispetto allo statuto della propria associazione, che può introdurre variazioni significative.

 

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano di una Pro Loco. È costituita da tutti i soci dell’associazione e si riunisce almeno una volta l’anno. Vota il bilancio consuntivo dell’associazione, elegge tutti gli altri organi ed affida al Consiglio di Amministrazione il mandato per la realizzazione degli scopi associativi. È l’unico organo che può modificare lo statuto e decidere dell’eventuale scioglimento dell’associazione.

 

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo di una Pro Loco. Pone in essere le azioni che realizzano gli scopi e gli obiettivi dell’associazione. È costituito da soci eletti all’interno dell’assemblea per un numero che viene determinato dallo statuto. Deve nominare al suo interno un Presidente che sarà il legale rappresentante dell’associazione, e un Vice Presidente. Delibera a maggioranza dei presenti.

 

Organo di Controllo

E’ un organo obbligatori solo per quelle Associazioni che superano degli specifici parametri.

 

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione. È costituito da 3 soci eletti dall’assemblea ed elegge al suo interno un Presidente. Può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell’Unpli.

Uno STATUTO tipo Pro Loco può essere richiesto alla Segreteria Regionale UNPLI scrivendo a segreteria@unpliveneto.it

Esiste un libro verbale per ogni organo dell’associazione. Le Pro Loco istituiscono appositi libri per mettere in forma scritta la storia dell’associazione. I libri sociali permettono inoltre di conferire trasparenza e legalità alle decisioni prese dai vari organi.

I libri sono così suddivisi:

  • Elenco soci
    E’ il ‘libro’ dei soci facenti parte dell’associazione, che nel loro complesso costituiscono l’assemblea. Vi si annota anche il rinnovo del tesseramento annuale ed è il libro a cui fare riferimento per stabilire la validità delle adunanze dell’assemblea.
  • Il libro verbale dell’Assemblea dei soci
    E’ il libro in cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, in ordine cronologico. Costituisce la storia ufficiale dell’associazione e reca memoria dell’approvazione dei bilanci e dell’elezione delle cariche.
  • Il libro verbale del Consiglio di Amministrazione
    È il libro in cui vengono riportate le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione. Viene anch’esso redatto in ordine cronologico su pagine numerate. È la memoria dell’operatività delle associazioni e riporta le decisioni prese dal Comitato, sia nel suo complesso che come insieme di singoli individui.

Il decreto sull’assicurazione dei volontari
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, pubblicato il 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).
Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.

Gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore

È bene ricordare come il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) abbia previsto l’obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:

• contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
• per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.

L’obbligo assicurativo è oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).
Altro fondamentale elemento di differenziazione rispetto al passato, è che ad oggi non vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso.
Da ciò discende che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari deve tenere il registro dei volontari (nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, che possono essere anche associati dello stesso ma possono anche non esserlo) in modo distinto dal libro degli associati (nel quale sono contenuti i soci dell’ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).

Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale.
Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per “occasionale”, a parte precisare che possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale: è quindi lasciato ai singoli enti il compito di definire tale nozione i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuatività del proprio impegno.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale.

Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

Le modalità di tenuta del registro dei volontari

Gli enti del Terzo settore devono quindi predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runts), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Rispetto al precedente decreto del 1992, non vi è più l’obbligo di “barrare” e “firmare” il registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato; rimane comunque sempre l’obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifichi una qualche variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente, il quale dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all’impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest’ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice.
Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.
Altra importante novità è la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, richiamando nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, il decreto prevede che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro, il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

A tal fine la rete associativa UNPLI APS ha predisposto tramite la piattaforma MyUnpli un modello di registro dei volontari con sistema elettronico e/o telematico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M del 6 ottobre 2021, da mettere a disposizione delle Pro Loco aderenti.

(Per un approfondimento sul tema clicca qui: https://www.unpliveneto.it/2023/01/26/registro-soci-e-volontari-webinar-formativi/ 

 

Le polizze assicurative

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere “collettive” o “numeriche”, e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Le polizze appena menzionate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti e, nello specifico, dei volontari “non occasionali” iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e di quelli “occasionali” sulla base della documentazione relativa ad essi.

È precisato infine che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Il controllo e la conservazione della documentazione

I controlli sulle coperture assicurative stipulate dagli Ets spettano all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.
Sono invece di competenza degli uffici del Runts, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionali”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Nello statuto è previsto l’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessiva dell’associazione Pro Loco.
La tenuta della contabilità non serve solo ai fini fiscali, è infatti una forma di trasparenza nei confronti dei soci e serve a dimostrare che l’associazione non opera con scopo di lucro.

Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali.

Possono svolgere attività commerciale residuale purché questa sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività istituzionali come definite dallo statuto.

Nel caso in cui la Pro Loco svolga attività commerciale, anche occasionale, dovrà dotarsi obbligatoriamente di partita IVA.

Va ricordato che gli utili di questa attività non possono essere ridistribuiti tra i soci e vanno reinvestiti ai fini degli scopi associativi.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 4 dicembre 2007 n°460.

Nel momento in cui si dota di Partita IVA la Pro Loco deve necessariamente scegliere un regime contabile.

Il Regime Forfetario previsto dalla legge 398/91 è in assoluto il più adeguato per le associazioni Pro Loco. Gli altri Regimi, di contabilità ordinaria o semplificata, a differenza del Forfetario 398, richiedono l’appoggio di un commercialista ed aggiungono costi alla gestione dell’associazione.

Il Regime Forfetario legge 398/81

Essendo il più indicato, riportiamo qualche informazione generale:

  • Procedura per la scelta del Regime Forfetario legge 398/91All’atto della richiesta della Partita IVA, o in un momento successivo se si desidera modificare il proprio Regime contabile, va segnalato, sul modulo AA7/7 dell’agenzia dell’entrate, nel riquadro ‘ALLEGATI’, la dicitura ‘si opta per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/91’.
  • Cosa fare con le fatture e gli scontrini fiscali se si è scelto il Regime Forfetario 398/91
    Le fatture emesse dalla Pro Loco e le fatture di acquisto di merci e servizi devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate per 10 anni. (vedi il trattamento IVA). Optando per il Regime 398/91 si è esonerati dalla tenuta di registro di cassa e quindi dall’emissione di scontrini fiscali.
  • Limitazioni al Regime Forfetario 398/91
    È possibile optare per questo regime solo fino al limite di € 400.000 di volume di attività commerciale (nuovo limite dal 1 gennaio 2017 – il limite precedente era 250.000 euro. Leggi l’approfondimento)
  • Imposte dirette per gli aderenti al Regime Forfetario 398/91
    Le Pro Loco che possiedono partita IVA devono compilare ogni anno il modello UNICO (denuncia dei redditi). Fanno parte dell’imponibile tutti i proventi da attività commerciale ovvero:
  • gli incassi delle feste per cui si è versata l’IVA
  • gli incassi per cui la Pro Loco emette fattura
  • i contributi che alla fonte hanno applicata l’aliquota IRES del 4%
  •  Adempimenti contabili
    I corrispettivi e proventi da attività commerciale vanno segnati nel registro corrispettivi contribuenti minori, detto registro IVA minori. Trimestralmente si verserà tramite F24 il dovuto all’erario.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare in data 24 aprile 2013 dal titolo “Quesiti relativi alle Associazioni e alle società sportive dilettantistiche”, all’interno della quale vi sono alcune delucidazioni per le Pro Loco in contabilità 398. Scarica qui la circolare.

Spesometro

Lo spesometro interessa anche gli ENTI NON COMMERCIALI con partita iva, e quindi tutte le Pro Loco/organizzazioni Unpli che hanno partita iva, che nell’anno precedente alla scadenza (solitamente entro 20 aprile) hanno emesso fatture o ricevuto fatture relative alla attività commerciale svolta, indipendentemente dal loro importo.

LE PRO LOCO/strutture Unpli che non hanno partita iva NON SONO INTERESSATE

scadenza:
– per gli Enti non Commerciali e chi fa il versamento iva trimestrale solitamente il 20 aprile
(salvo eccezioni particolari, le Pro Loco con partita iva rientrano qui)
– chi fa il versamento iva mensile, entro il 10 aprile.

Le Pro Loco dovranno procedere entro il 20 aprile all’invio dei dati dello “spesometro” con modalità telematica; per effettuare tale adempimento si dovrà o registrare tutte le fatture di vendita e di acquisto, riguardanti l’attività commerciale, o compilare manualmente il modello dello “spesometro”, per poi procedere al suo invio telematico attraverso il canale ENTRATEL o utilizzando un INTERMEDIARIO ABILITATO

Pubblicazione online dei contributi pubblici ricevuti

La Legge 4/8/2017 N. 124 – art. 1, commi 125/129 prevede ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a €. 10.000,00.

La Pubblicazione dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito dell’Ente non Commerciale; in mancanza di questo, su Facebook o altri social oppure tramite il sito dell’Associazione di categoria (Provinciale, Regionale o Nazionale), soddisfando in tal modo quanto richiesto dalla Legge.

Oggetto della pubblicazione dovranno essere:

  • le sovvenzioni, contributi, corrispettivi a fronte di convenzioni;
  • il valore del comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà pubblica (regione, comune,provincia, consorzi pubblici, unioni di comuni ecc.);
  • il valore delle utenze (energia, gas, acqua) nel caso sugli immobili in uso i contatori siano intestati all’Ente e non venga richiesto il rimborso;
  • il valore relativo all’occupazione del suolo pubblico per manifestazioni, concesso gratuitamente dall’Ente Pubblico.

Dovranno essere indicati tutti gli importi incassati nel 2019 – anche se di competenza di anni precedenti – applicando il criterio di cassa.

La Pubblicazione dovrà contenere:
1. Denominazione e codice fiscale dell’Ente non Commerciale.
2. Denominazione dell’Ente erogante (Comune, Provincia, Regione ecc.)
3. Somma incassata – specificatamente per ogni singolo rapporto giuridico
4. Data di incasso
5. Causale

Fattura Elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024, salvo proroghe, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti, anche per le associazioni in 398, che fino ad ora ne erano state esonerate. Indipendentemente, quindi, dall’ammontare dei ricavi/compensi, si sarà tenuti ad emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio.

Invio comunicazione delle erogazioni liberali ricevute – D.M. del 3/2/2021

Gli enti del Terzo Settore (Onlus, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, Fondazioni e Associazioni riconosciute), che ricevono erogazioni liberali in denaro da persone fisiche (La disposizione di applica solo qualora, dal pagamento, risulti il codice fiscale del soggetto erogante, e quindi le persone fisiche siano identificabili), devono effettuare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di ricevimento delle stesse, indicando i dati identificativi dei soggetti eroganti. Ciò al fine della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione in oggetto è obbligatoria, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, solo per gli Enti dal cui bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Per tutti gli altri Enti la comunicazione è facoltativa. Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili. La sanzione per la mancata trasmissione è di euro 100 per ogni comunicazione.
La trasmissione telematica della comunicazione può essere effettuata direttamente dall’Ente tramite i canali telematici Fisconline od Entratel, oppure affidata ad un intermediario.

Split Payment

Cos’è lo Split Payment:

Sulle forniture (di beni o servizi, escluse quelle professionali soggette a ritenuta d’acconto) effettuate verso molti Enti della Pubblica Amministrazione (Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali (es. Comuni) e Consorzi fra Enti territoriali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza), dall’1.01.2015, l’iva non sarà più pagata dall’Ente al fornitore del servizio. La Pro Loco pertanto, nel caso di fatturazione a questi Enti, emetterà una fattura applicando l’iva, inserendo la seguente dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Iva da versare a cura del committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72”, ma riceverà dall’Ente Pubblico il pagamento del solo imponibile poiché l’iva verrà versata all’Erario da parte dello stesso Ente Pubblico. Vi è un unico caso in cui questo meccanismo non si applica, ovvero quando venga emessa fattura all’Ente in reverse charge. Conseguentemente per le Pro loco in regime forfettario l’I.V.A. sulle fatture emesse nei confronti degli Enti Pubblici, l’iva sarà versata per intero dall’Ente medesimo senza l’applicazione della deduzione forfettaria al 50% prevista dalla Legge 398/91.

con la circolare 15/E del 13 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’esclusione dalla scissione dei pagamenti, o Split Payment, anche alle associazioni che sono nel regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.
Pertanto, grazie a questa precisazione, i Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni dovranno versare (pagare) interamente l’iva anche per le fatture emesse nei loro confronti delle Pro Loco (e altre associazioni) in regime di 398. Si potrà quindi recuperare anche dalle p.a. il 50% dell’iva esposta in fattura, che non dovrà essere trattenuta dai comuni e p.a.

Lo split payment continua a valere per le pro loco in regime fiscale ordinario, perché la eccezione viene fatta solo per chi è in 398/91.

Si consiglia pertanto di indicare nella fattura elettronica, che verrà emessa all’Ente Pubblico, la seguente dicitura:

Non soggetti allo “Split payment” come da circolare n.15/E del 13.04.2015

Reverse Charge (inversione contabile)

L’applicazione del reverse charge è stata estesa a diverse nuove tipologie di attività e coinvolge quindi molte più aziende di quanto non accadesse in passato, rendendo inoltre debitori dell’I.V.A. soggetti che prima non lo erano. Viene, infatti, esteso ai seguenti settori ed operazioni:

  • imprese che effettuano, verso contribuenti con partita iva, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; per tali tipologie di servizi il reverse si applicherà sia in regime di appalto che di subappalto;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (questa disposizione non è ancora in vigore perché è soggetta a conferma da parte dell’Unione Europea).
  • cessioni di bancali (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
  • settore energetico (produzione di gas ed energia elettrica).

La procedura dell’inversione contabile, già in vigore al 31 dicembre 2014 per alcune operazioni, coinvolge un debitore dell’imposta (e cioè il soggetto che riceve la fattura senza applicazione dell’Iva) che applica generalmente il regime ordinario Iva, senza limiti alla detrazione e quindi il reverse charge non genera alcun debito di imposta. Il regime del reverse charge obbliga il fornitore del servizio ad emettere fattura senza addebito d’imposta, indicando la dicitura “inversione contabile”; il cliente che riceve la fattura la integrerà con l’aliquota e l’importo dell’iva e la registrerà sia nel registro acquisti che nel registro vendite, versando successivamente l’Iva.

Diventa più complicata la situazione degli enti non commerciali, come le Pro Loco, che svolgono in prevalenza un’attività istituzionale, ma effettuano anche operazioni commerciali. Questi soggetti dovranno comunicare al prestatore di un servizio rientrante nella inversione contabile, la percentuale di incidenza della attività istituzionale (per la quale l’Iva viene addebitata nei modi ordinari) e di quella commerciale, per la quale verrà emessa fattura in regime reverse charge. La Pro Loco dovrà integrare tale fattura di acquisto con l’indicazione dell’I.V.A. e provvedere al versamento dell’I.V.A. medesima, nei termini previsti per le liquidazioni trimestrali.

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI NELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO VENETE
in base al Regolamento 679/2016/UE “GDPR” e al D.Lgs. n. 193/2006

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679, in breve “GDPR”.

Il GDPR si applica anche alle Associazioni Pro Loco, che sono chiamate ad adeguare il loro sistema privacy e le misure di protezione dei dati.

Per aiutare al meglio le Pro Loco, UNPLI Veneto ha svolto 7 seminari di formazione nelle province venete nei mesi di novembre e dicembre 2019.

All’esito della formazione, vengono ora pubblicati in questa sezione del sito:

  • il MANUALE “La tutela dei dati personali nelle Associazioni Pro Loco Venete”, redatto dall’Avv. Davide Cester di Padova, che affronta tutte le principali questioni in tema di privacy con un linguaggio semplice e chiaro
  • i MODELLI DI DOCUMENTI in formato word, da adattare in base alla situazione della propria Associazione Pro Loco e alle spiegazioni del manuale
  • la CIRCOLARE UNPLI VENETO sugli adempimenti prioritari per le Pro Loco

 

DOCUMENTI

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI NELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO VENETE

Circolare UNPLI Veneto

MODELLI

Scarica qui il file zip con tutti i modelli editabili OPPURE singolarmente cliccando dall’elenco sottostante:

 

ATTENZIONE: le spiegazioni e il materiale sono stati scritti con riferimento ad una “PRO LOCO TIPO”, in relazione alle attività usuali di una Pro Loco e ai dati che una Pro Loco tratta abitualmente. Qualora quindi una associazione Pro Loco svolga attività non comuni o utilizzi dati particolari (es. dati sensibili o sanitari o giudiziari) o voglia trattare i dati con modalità o scopi diversi da quelli descritti o dalle strette finalità istituzionali, dovrà approfondire la sua specifica situazione.

Con l’intento di aiutare tutte le Pro Loco nelle questioni tecniche e burocratiche, l’Unpli Nazionale ha realizzato il Manuale “ABC del Dirigente”, che contiene tutte le informazioni necessarie affinchè la Pro Loco e i suoi Volontari possano essere operativi, evitando problemi e situazioni spiacevoli.

Il manuale è scaricabile cliccando qui

Per tutti i dettagli relativi alla Quota Associativa Pro Loco UNPLI, Tessere del Socio e Convenzioni si rimanda al canale “Tesseramento”. Clicca qui.