Prima di costituire una Pro Loco è fondamentale sapere cosa essa sia e come operi, molti possono essere gli interrogativi in fase di costituzione.
Qui troverete tutte le risposte alle vostre domande!

La Pro Loco è un’associazione di volontariato. Si tratta di un contratto privato tra singoli cittadini che vogliono sviluppare, insieme, delle forme di attrattiva turistica per la propria comunità.

La Pro Loco è:

  • un’associazione: questo significa che tutto ciò che viene realizzato è il prodotto di tante teste. Le persone si riuniscono in un’associazione per perseguire degli scopi che non vogliono o non riescono a raggiungere da soli. La natura associativa della Pro Loco pone l’aggregazione come requisito inderogabile della loro esistenza.
  • è un’associazione turistica: oggi il termine ‘turistico’ include moltissimi fenomeni, esistono infatti il turismo culturale, enogastronomico, sportivo, religioso…Ogni Pro Loco deve quindi cercare il proprio filone distintivo in accordo con la realtà in cui opera.
  • è un’associazione turistica di volontariato: i soci delle Pro Loco sono volontari che prestano la propria opera gratuitamente. Una Pro Loco non è un’impresa, il suo scopo non è il profitto. Ogni forma di entrata va reinvestita nelle attività dell’associazione

 

Un po’ di storia delle Pro Loco

In Italia, la prima forma associativa, tra quelle che presentano le sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve Tesino nel 1881(allora impero Austro-Ungarico oggi Italia). Si tratta di un comitato denominato Società d’abbellimento che si pone come obiettivo il miglioramento estetico di una località per favorire la sosta dei forestieri. Si istituzionalizza così un movimento che probabilmente esisteva da molto tempo, legato inizialmente alla mobilità generica delle persone più che all’idea odierna di turismo.

Storia legislativa

Le Pro Loco divengono nel tempo la prima forma di organizzazione che si occupa dell’offerta turistica delle singole località. La legislazione del 1926 destinerà alle Pro Loco la funzione della valorizzazione delle località meno turistiche, istituendo, dove i numeri lo giustificassero, le Aziende di cura e soggiorno. Ad oggi, con la proliferazione delle destinazioni turistiche e la nascita dei molti modi di fare vacanza, il ruolo delle Pro Loco torna ad essere di primaria importanza nella sperimentazione di forme nuove di attrazione turistica.
Funzioni attribuite alle Pro Loco

Nella Regione Veneto le Pro Loco sono soggetti turistici riconosciuti dalla legge (INSERIRE RIF LEGGE REGIONALE), che attribuisce loro compiti di:

  • valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località.
  • realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale
  • altre attività a carattere locale di promozione del turismo

Le funzioni descritte dalla legge riguardano l’attività che questa finanzia. Ogni Pro Loco può poi personalizzare le proprie funzioni in accordo con il territorio in cui svolge le sue attività.

Scopi e obiettivi di una Pro Loco

Gli obiettivi di una Pro Loco possono essere molto ampi. Lo scopo ‘turistico’ pone varie possibilità e può manifestarsi sia in forma diretta che indiretta.
La Pro Loco si può definire ‘direttamente’ turistica quando realizza eventi e manifestazioni a scopo turistico.
Si può tuttavia sostenere che il mantenimento di un tessuto sociale che renda vivibile una comunità è un’azione che ‘indirettamente’ va ad incidere in maniera positiva sul comparto turistico.

Questo conferma la sua validità nelle nuove forme di turismo che sono alla ricerca di esperienze ed emozioni che legano positivamente le persone ai propri territori.

La dicotomia turistico/non turistico è quindi poco significativa nella descrizione delle attività di una Pro Loco e impedisce di vedere il valore aggiunto dell’avere cura del contesto in cui si vive.

…NASCE L’IDEA

Per creare una Pro Loco è necessario un gruppo promotore dell’iniziativa. Il codice civile dice che per fare un’Associazione ci vogliono almeno due persone ma per fare un gruppo ce ne vogliono almeno quattro. Una volta costituito il gruppo, può essere utile spargere la voce per informare la comunità su quello che sta succedendo. Quando si ritiene di essere in numero sufficiente si può decidere una data e convocare per la stessa tutti quelli che vogliono far parte della nuova Pro Loco. Questa è una fase molto delicata per valutare come l’idea di fondare una Pro Loco viene considerata dalla comunità.

Una volta costituito il gruppo si può procedere con le seguenti fasi:

 

Convocazione dell’Assemblea Costituente con raccolta dei nominativi

Il gruppo di persone intenzionato a fondare la Pro Loco può esporre una convocazione dell’Assemblea Costituente. In occasione di questa dovranno essere raccolti i nominativi di tutti i presenti (nome, cognome, luogo data di nascita e numero di documento di identificazione).

 

Atto Costitutivo e approvazione dello Statuto

Nell’Assemblea Costituente il gruppo promotore illustra le motivazioni per la costituzione della Pro Loco e predispone un Atto Costitutivo. Per la Regione Veneto è richiesta alle Pro Loco la costituzione con atto pubblico (con deposito Statuto presso l’Agenzia delle Entrate o tramite Notaio). Dopo la firma dell’Atto Costitutivo da parte di tutti i soci fondatori, il gruppo promotore deve proporre l’approvazione di uno Statuto.

 

Elezione delle cariche

Nella stessa occasione dell’approvazione dello Statuto è necessario dotare la Pro Loco dei propri organi. Di solito il gruppo promotore si propone all’Assemblea quale candidato ad assumere la funzione di Consiglio di Amministrazione. Deve essere sempre e comunque possibile per i soci potersi candidare alla carica di consigliere.

 

Durante l’Assemblea Costituente devono essere eletti:

  • Consiglio di Amministrazione (composta da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità)
  • Collegio dei Revisori dei conti (3 componenti)
  • Collegio dei Probiviri (3 componenti)

La prassi vuole che il Presidente venga eletto tra i componenti del Comitato Direttivo nella prima riunione di quest’ultimo. È chiaro che questo dipende dalle disposizioni statutarie.

 

FORMA GIURIDICA

La forma giuridica della Pro Loco è l’associazione. La normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento al codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 42.

Associazioni riconosciute o no?

Le Pro Loco sono enti privati e come tali possono essere munite o meno di personalità giuridica.
Con la personalità giuridica, detta anche riconoscimento, la Pro Loco raggiungerebbe l’autonomia patrimoniale perfetta. Significa che il patrimonio dei singoli individui e quello dell’associazione sono resi completamente autonomi, e viene limitata la responsabilità dei singoli associati rispetto alle obbligazioni dell’ente.

 Il codice civile

Gli articoli del codice civile che regolano l’esistenza delle associazioni non riconosciute, sono quelli che vanno dal n°36 al n°38.

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Di seguito gli adempimenti che una Pro Loco deve svolgere dopo la sua nascita.

Codice fiscale e Partita IVA

Quando il Comitato Direttivo ha eletto il Presidente, che è il legale rappresentante della Pro Loco, è necessario richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. La Pro Loco che non svolge attività commerciale utilizzerà unicamente il codice fiscale. La Pro Loco che svolge attività commerciale anche occasionalmente deve dotarsi obbligatoriamente di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, comunicando se usufruisce dell’opzione 398/91.

 

Iscrizione all’UNPLI Veneto

Le nuove Pro Loco possono associarsi all’UNPLI Veneto facendone richiesta scritta, che, stante i requisiti di ammissione, sarà confermata dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Provinciale UNPLI di competenza. Le Pro Loco associate sono automaticamente iscritte all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. L’iscrizione dà diritto a tutti i servizi erogati dal Comitato e alla tessera nazionale UNPLI.

 

Iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco – L.R. 34

Le Pro Loco possono iscriversi all’Albo Regionale delle Pro Loco previsto dalla L.R. n. 34 del 22 ottobre 2014 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” per fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

La Regione del Veneto – sezione Turismo con decreto n.9 del 18 marzo 2016 ha attivato l’Albo regionale Pro Loco ai sensi della Legge n.34.

Per richiedere l’iscrizione all’Albo, la Pro Loco deve far pervenire:
Domanda di iscrizione all’Albo (modello C) (allegando carta d’identità del legale rappresentante)
– Copia Atto costitutivo
– Copia Statuto Pro Loco registrato
La documentazione deve essere inviata direttamente alla Regione del Veneto – Sez. Turismo via posta raccomandata (Cannaregio n.168 – Pal. Sceriman, 30134 Venezia) o via PEC (turismo@pec.regione.veneto.it) e per conoscenza all’UNPLI Veneto (unpli.veneto@pec.it – segreteria@unpliveneto.it) e al Comitato Unpli Provinciale di riferimento.

 

Iscrizione RUNTS – Sezione APS

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