E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.

Il decreto era previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, che prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. I modelli sono obbligatori per rendicontare il bilancio già dal 2021.

Quali documenti è necessario predisporre?

Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).

Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa. In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Questi, infatti, come specificato nell’Introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione corrente dell’ente.

In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Il gruppo di lavoro UNPLI Referenti Regionali Contabilità e Bilancio ha definito delle Linee Guida di Classificazione delle Entrate riguardanti le attività delle Pro Loco utili per la redazione del Rendiconto per Cassa.
Si tratta di un importante lavoro dei nostri esperti in materia, valido supporto alle Pro Loco per definire la giusta classificazione delle Entrate derivanti dalle principali attività svolte dalle Pro Loco quali le Sagre, le Mostre Mercato, gli Eventi Culturali, i Contributi, le Attività Ricreative, la Raccolta Fondi.

NOVITA’ L. 04.07.2024 N.104

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168/2024, la Legge n. 104/2024, che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).

OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO D’ESERCIZIO

RENDICONTO PER CASSA E BILANCIO “ORDINARIO”

La L. 104/2024 modifica i presupposti per poter ricorrere al rendiconto per cassa. Dal 03.08.2024 possono utilizzarlo:

  1. solo gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica;
  2. qualora le entrate complessive non siano superiori a € 300.000 (il limite precedente era fissato a € 220.000).

Ne consegue quindi, al contrario, che sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria (compilando: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione) gli enti del Terzo settore:

a) senza personalità giuridica con entrate, comunque denominate, superiori a € 300.000;

b) dotati di personalità giuridica che superino la soglia di € 60.000 annui di entrate.

 

ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE: IL RENDICONTO PER CASSA “IN FORMA AGGREGATA”

Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a € 60.000, diventa possibile redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata (deve ancora essere approvato il relativo modello  con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

I nuovi limiti dimensionali sopra indicati trovano applicazione a partire dalla redazione dell’esercizio 2025.

 

TERMINI DI DEPOSITO DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO – NOVITA’

Il bilancio d’esercizio o il rendiconto devono essere depositati presso il RUNTS

Fino al 02.08.2024, l’obbligo di deposito era assolto entro il 30 giugno di ogni anno.

Per effetto delle modifiche della L. 104/2024, a decorrere dai bilanci approvati a partire dal 03.08.2024 gli ETS non commerciali depositano il bilancio presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

 

OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

In base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore sono tenuti alla nomina dell’organo di controllo e di revisione al superamento di determinati limiti.

Tali limiti sono stati incrementati dalla L. 104/2024, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

ORGANO DI CONTROLLO

Limiti per la nomina dell’organo di controllo Disciplina in vigore fino al 2.8.2024 Disciplina in vigore dal 3.8.2024
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale 110.000 euro 150.000 euro
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro 300.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità 7 unità

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le associazioni ETS scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nella tabella sopra.

DEPOSITO BILANCIO CONSUNTIVO TRAMITE LA RETE ASSOCIATIVA UNPLI

Si informa che è possibile delegare la Rete nazionale UNPLI per il deposito del bilancio.

Le Pro Loco, i Comitati Regionali, Provinciali e i Consorzi dovranno inserire i seguenti documenti nell’Area RUNTS del portale MYUNPLI:

1) Bilancio Consuntivo
2) Verbale di approvazione
3) Delega ai fini del deposito bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

il termine ultimo per il deposito dei bilanci consuntivi all’interno del RUNTS è il fissato a 180 giorni  dalla chiusura dell’esercizio, pertanto, tutta la documentazione dovrà essere caricata entro il termine su MYUNPLI.

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