Il 5×1000 è ad oggi lo strumento di raccolta fondi più semplice e a costo zero per il donatore, un’opportunità importante da cui trarre vantaggio.
Riportiamo di seguito Vademecum, avente il fine di chiarire le diverse ipotesi di definizione del procedimento di iscrizione all’albo permanente degli enti beneficiari del 5X1000 delle Pro Loco associate UNPLI
1. Pro loco TRASMIGRATE nel RUNTS e già accreditate al 5 per mille (iscritte nell’elenco permanente)
Le Pro Loco regolarmente trasmigrate nel RUNTS e già incluse nell’elenco permanente dei beneficiari al 5 per mille devono aggiornare, tramite il portale RUNTS, le informazioni relative alla richiesta di accreditamento del contributo.
Il Ministero del lavoro ha infatti espressamente invitato gli enti ad entrare in piattaforma RUNTS, con SPID e FIRMA DIGITALE del Presidente, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio.
La pratica è da fare in ogni caso, anche se l’Iban non è cambiato rispetto al passato.
ATT.NE: Tale procedura è necessario venga fatta direttamente dalla Pro Loco nel RUNTS, la Rete Associativa UNPLI, in questo caso, non ha la possibilità di modificare in nome e per conto della Pro Loco.
Si rimanda ad un articolo sul sito di cantiereterzosettore.it in cui potete ritrovare anche una guida pratica per l’espletamento della procedura: clicca qui.
2. Pro loco TRASMIGRATE nel RUNTS, MA NON iscritte nell’elenco permanente
Le Pro Loco trasmigrate nel RUNTS, non precedentemente iscritte nell’elenco permanente del 5×1000, ma che, in sede di trasmigrazione, ne avevano richiesto l’accreditamento devono entrare in piattaforma RUNTS, con SPID e FIRMA DIGITALE del Presidente, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio.
ATT.NE: Tale procedura è necessario venga fatta direttamente dalla Pro Loco nel RUNTS, la Rete Associativa UNPLI, in questo caso, non ha la possibilità di modificare in nome e per conto della Pro Loco.
Si rimanda ad un articolo sul sito di cantiereterzosettore.it in cui potete ritrovare anche una guida pratica per l’espletamento della procedura: clicca qui.
Alle Pro Loco iscritte al RUNTS che decidono successivamente di accreditarsi al 5×1000 si segnala che il termine ordinario per l’accredito al contributo è il 10 aprile di ogni anno. Potranno comunque partecipare al riparto del contributo anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’accreditamento, fruendo della remissione in bonis entro e non oltre il 2 ottobre successivo e previo versamento di una sanzione pari a 250 euro mediante modello F24 reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
3 Pro loco iscritte per la prima volta nel RUNTS
Le Pro Loco che richiedono per la prima volta l’scrizione nel RUNTS possono richiedere in sede di iscrizione anche l’accredito al contributo del 5 per mille.
In quest’ipotesi, al momento della compilazione della domanda di iscrizione (effettuata per il tramite del proprio legale rappresentante o per il tramite dell’UNPLI quale rete associativa cui aderiscono) occorrerà barrare nella sezione “altre informazioni” il campo “Accreditamento del 5/1000”, inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio.
Alle Pro Loco iscritte al RUNTS che decidono successivamente di accreditarsi al 5×1000 si segnala che il termine ordinario per l’accredito al contributo è il 10 aprile di ogni anno. Potranno comunque partecipare al riparto del contributo anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’accreditamento, fruendo della remissione in bonis entro e non oltre il 2 ottobre successivo e previo versamento di una sanzione pari a 250 euro mediante modello F24 reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
OBBLIGO RENDICONTAZIONE
Tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato delle Linee guida per la rendicontazione e un modello di rendiconto, scaricabile cliccando qui.
Scaricabile qui il Decreto direttoriale n. 448 del 22 settembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante le linee guida in tema di rendicontazione del contributo del cinque per mille (in attuazione dell’art. 16 DPCM 23 luglio 2020).
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all’amministrazione competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto. Tali enti sono anche i soli che hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.
Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come il 5 per mille non sia da considerare un “contributo pubblico” ai sensi della legge 124 del 2017, e quindi le somme percepite a tale titolo dagli enti non rientrino nel “plafond” dei 10.000 euro annuali, al superamento dei quali scatta l’obbligo di pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali dell’ente.