PUBBLICAZIONE SOMME RICEVUTE DA P.A.
Si ricorda che il 30 giugno scade il termine per pubblicare nel proprio sito internet o analoghi portali digitali l’elenco di tutte le somme incassate nel 2019 dalla Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo e indipendentemente dalla competenza, se complessivamente (anche da enti diversi) superano i 10.000 euro. Se l’importo è inferiore ai 10.000 euro non c’è alcun obbligo.
Si devono considerare anche eventuali vantaggi economici non monetari quali sedi/altro di cui si usufruisce a titolo gratuito, valorizzandone l’importo a equo canone, nonché TUTTE le somme introitate nel 2019 a seguito di convenzioni o a titolo di rimborsi o come contributi o comunque percepite a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione.
Il rendiconto va pubblicato nel sito internet o nei social media dell’ente, ed in alternativa, attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. Anche UNPLI VENETO può pubblicare il rendiconto delle proprie associazioni, qualora sprovviste dei mezzi web e social.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Si ricorda anche che a decorrere dal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 2.000,00.
Il limite vale anche per le Pro Loco.
A partire dal 1 gennaio 2022 il limite oltre il quale è vietato l’uso di contante scenderà a 1.000 euro.
Le modalità consentite per la tracciabilità restano invariate.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007 le sanzioni si applicheranno nelle seguenti misure (inferiori agli attuali 3.000 euro):
“Per l violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (nota: dell’art. 49) è fissato a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (nota: dell’art. 49) è fissato a 1.000 euro.
Le sanzioni per tutti i soggetti destinatari degli obblighi anti riciclaggio, tra cui professionisti (commercialisti, ragionieri..) che omettono di segnalare le infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni o nell’espletamento delle loro attività, rimane fermo a 3.000 euro.