L’attuale situazione di emergenza sanitaria e le misure per contenere il rischio del propagarsi dell’epidemia, hanno portato all’introduzione di alcune importanti novità, ultime in ordine di tempo quelle introdotte dal cosiddetto “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020, delle quali riteniamo sia opportuno darVi notizia per l’importanza che possono rivestire nel funzionamento delle nostre associazioni.
IN PARTICOLARE:
Il Decreto “Cura Italia” ha prorogato le scadenze per approvazione bilanci e rinnovi organi collegiali al 31 ottobre 2020!
Riportiamo di seguito quanto precisato nel Decreto. Ulteriori informazioni e dettagli saranno comunicati in caso di ulteriori variazioni.
Il D.L. 17/3/2020 ha rinviato alcune scadenze per OdV, APS e ONLUS. Eccole in sintesi:
1. Proroga del termine per l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore.
L’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia proroga il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. Si ricorda che la modalità semplificata consente di modificare gli statuti in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria).
2. Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci.
L’art. 35, comma 3 prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto.
Fra l’altro, si ricorda che i decreti precedenti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno previsto la generale sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”, nonché ogni spostamento sul territorio salvo che esso non sia dovuto a situazioni di necessità, motivi di salute, comprovate esigenze lavorative o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Alla luce di ciò, non è consentito alle associazioni di tenere le loro assemblee sino a diversa indicazione proveniente dall’autorità governativa, salvo che lo statuto non consenta lo svolgimento in forma telematica e che ciò sia tecnicamente possibile.