Si riportano di seguito degli approfondimenti sul tema, sempre in aggiornamento.
Ricordiamo che i nostri consulenti sono a vostra disposizione per fornire assistenza e consulenza, le richieste debbono pervenire rigorosamente in forma scritta a segreteria@unpliveneto.it
Nota informativa n.8 – UNPLI Nazionale
In conformità con le nuove regole, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre di quest’anno (attuale scadenza del periodo emergenziale), salvo poche e limitate eccezioni, tutte le realtà non profit e quindi anche le nostre Pro Loco e le Articolazioni territoriali che si avvalgono di volontari, dovranno verificare che questi siano in possesso della certificazione digitale che attesta di aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid o di aver effettuato la prima dose o il vaccino anti Covid monodose da 15 giorni o di essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore (o 48 ore se il tampone è rapido), oppure di essere guariti da tale malattia nei sei mesi precedenti.
Sarà, infatti, necessario per tali soggetti disporre del green pass per accedere ai locali e per poter svolgere la propria attività.
Un segnale certamente importante che conferma come sicurezza e responsabilità siano principi cardine da garantire a chi presta la propria attività gratuitamente e in modo spontaneo.
In merito alle accortezze che da metà ottobre dovranno essere attuate, sicuramente sarà necessario che tutte le realtà non profit che si avvalgono per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dei volontari, individuino al loro interno un soggetto addetto a verificare il possesso da parte di tali soggetti del “green pass”.
Pertanto, prima del 15 ottobre 2021 è necessario:
a) definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli;
b) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, che trasmetteranno gli atti al Prefetto.
Tale ultima individuazione dovrà essere formalizzata nel quale verranno indicate le modalità operative per svolgere il controllo e che di seguito si sintetizzano:
• utilizzo dell’app “VerificaC19”;
• richiesta di documenti di identità se risultano incoerenze;
• indicazione di non raccogliere i dati personali;
• indicazione di non permettere l’accesso alle persone prive di green pass;
• richiesta di intervento della forza pubblica in situazioni di possibili rischi.
La verifica del green pass è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l’apposita applicazione mobile (“VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
L’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
I controlli possono effettuarsi anche ogni giorno e a campione e, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro.
Il soggetto che comunica di non essere in possesso del certificato o ne risulti comunque privo al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600,00 a 1.500,00 euro.
Il datore di lavoro o, nel nostro caso, il legale rappresentante che verifichi il possesso della certificazione o non adotti le misure organizzative per l’accesso dei lavoratori è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Tutte le sanzioni sono applicate dal Prefetto.
Nel caso di realtà con meno di 15 dipendenti, ipotesi in cui rientrano certamente la stragrande se non tutte le nostre realtà, il datore di lavoro privato o il legale rappresentante dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde, sospendendo il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un massimo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Non sono previste conseguenze disciplinari e, allo stesso tempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il Green Pass sarà necessario anche per gli operatori in Servizio civile universale.
Nel ribadire quanto indicato sopra, si sottolinea la necessità che comunque siano sempre rispettate le generali misure di distanziamento per lo svolgimento delle attività culturali, sociali e ricreative proprie delle nostre Pro Loco associate.
Nell’occasione, unitamente alla presente nota informativa si allegano alcune FAQ UTILI per meglio comprendere aspetti particolari del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
SCARICA QUI:
FAQ – volontariato e green pass
SCARICA QUI DELLE INFOSCHEDE – GREENPASS E ATTIVITA’
Scarica qui le slide presentate dal nostro consulente in occasione del webinar del 19 ottobre 2021
Modello delega green pass – Modello informativa green pass
L’iter legislativo ha previsto l’entrata in vigore il 6 agosto del green pass. Seguono alcune indicazioni, elaborate dai nostri consulenti, in merito all’applicazione negli eventi tipicamente organizzati dalle Pro Loco.
ACCESSO CON GREEN PASS
Bisognerà presentare il green pass per accedere a:
- sagre e fiere, convegni e congressi organizzate dalle Pro Loco
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso.
SOGGETTI CHE POSSO CHIEDERE IL GREEN PASS
È deputato a chiedere l’esibizione del green pass il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché sui delegati. In altre parole:
- Il Presidente della Pro Loco;
- Altri soggetti incaricati da parte del Presidente della Pro Loco.
GREEN PASS: VERIFICA
Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o visualizzato in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate. L’unico strumento di verifica del certificato è l’app VerificaC19, completamente gratuita e scaricabile sui dispositivi mobili dall’Apple Store, dal Google Play Store e da Huawei AppGallery, che consente solo di rilevare la validità e l’autenticità del certificato, senza informare quali sono i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato rilasciato. L’app VerificaC19 funziona anche senza connessione internet.
Come da comunicazione del Ministero dell’Interno del 10 agosto, chi verifica NON DEVE richiedere un documento di identità al soggetto verificato.
SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
AGGIORNAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SAGRE E FIERE LOCALI CHE SI SVOLGONO ALL’APERTO SENZA PRECISI VARCHI D’INGRESSO:
Alla questione, posta anche dall’UNPLI APS, se per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serva avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo, il DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio ha risposto che l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Dunque, l’obbligo di essere muniti di green pass per accedere a sagre e fiere locali non è escluso, ma è rimesso alla responsabilità dei visitatori esserne provvisti quando tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche.
Gli organizzatori, pubblici o privati, degli eventi, devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione, ma qualora il visitatore, in caso di controlli, sia trovato non munito di green pass, sarà solo questo ad essere sanzionato, e non l’organizzatore che abbia rispettato l’obbligo informativo.
Ulteriore quesito ha riguardato la questione se l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applichi anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze), il DAGL ha risposto che l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica 2 introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
SCARICA QUI L’INFORMATIVA COMPLETA
LINK AL SITO DEL GOVERNO – FAQ – Domande frequenti sulle misure adottate dal governo
NORMATIVE PREGRESSE
Si ricorda inoltre che, anche laddove tutti i partecipanti ad un evento o manifestazione fossero in possesso del green pass, rimangono in vigore le modalità comportamentali e gestionali di cui alle normative e linee guida Covid-19 (uso di mascherina, igienizzazione, distanziamento, ecc.).
Si ricorda che rimangono comunque vigenti tutte le normative in essere legate alla sicurezza negli eventi temporanei.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 emanato dal Governo per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.
dall’11 ottobre, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, per teatri e cinema la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Sempre in zona bianca, per gli eventi sportivi non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso.
Nelle sale da ballo e discoteche, invece, non può superare il 75% di quella massima autorizzata all’aperto e il 50% al chiuso.
L’accesso è comunque consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
Gli eventi culturali
In relazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto si prevede che:
-
in zona gialla, questi sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 % di quella massima autorizzata;
-
in zona bianca, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all’autorità competente la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, e delle indicazioni stabilite nelle linee guida adottate.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni.
(FONTE: www.cantiereterzosettore.it)