La Regione del Veneto ha individuato le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano. Tra le finalità anche la diversificazione dell’offerta turistica mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.
Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti (RCV) prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
La domanda di riconoscimento di un Cammino locale di interesse regionale può essere presentata alla Giunta regionale anche dalle associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34
Per saperne di più:
Link alla delibera della Regione Veneto