Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 il Consiglio dei Ministro ha introdotto una semplificazione agli adempimenti per gli enti del Terzo Settore.
Le norme del decreto non verranno applicate agli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale, alle fondazioni, alle Associazioni, ad altri enti simili.
Fino a quando non verrà reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, basterà l’iscrizione in uno dei registri attuali previsti dalle normative di settore, ad esempio quelli regionali, nazionali, ecc.
E per le realtà che non faranno parte del Registro unico, per scelta o per espressa esclusione legislativa? Per le fondazioni, le Associazioni e i comitati che restano fuori dal Terzo settore la norma prevede l’obbligo solo quando gli organi direttivi siano composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici o da persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti: ovvero, che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti.