L’art. 1, cc. 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede l’obbligo di pubblicizzare i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti.
Sono obbligati a tale adempimento, tra gli altri, anche le associazioni.
La disposizione prevede che tali soggetti siano tenuti a pubblicare nei propri siti internet le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” superiori a 10.000 euro, ricevuti da:
– pubbliche amministrazioni
– società controllate da PA
– società in partecipazione pubblica
– associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro
L’obbligo si intende con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
In data 23 febbraio il Ministero del Lavoro ha espressamente indicato che l’adempimento si riferisce ai contributi ricevuti nel 2018, con scadenza entro il 28 febbraio 2019 (come scritto infatti nella lettera, una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge).
Scarica qui la lettera del Ministero
La Segreteria Regionale è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.